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Per Aspera Ad Veritatem n.12
Repubblica del SudAfrica

Legge sull'Intelligence Strategica Nazionale (n. 39 del 23-11-1994)





Approvata il 23 novembre 1994 - entrata in vigore il 1° gennaio 1995
(firmato dal Presidente il testo in lingua inglese)

Legge

per definire i compiti degli appartenenti agli Organismi dell'Intelligence Nazionale;
per istituire un Comitato di Coordinamento dell'Intelligence Nazionale e
per definirne i compiti in relazione all'intelligence per la sicurezza della Repubblica;
per disporre la nomina di un Coordinatore per l'Intelligence con funzioni di Presidente del Comitato di Coordinamento dell'Intelligence Nazionale;
per definire i suoi compiti, e
per regolamentare altre questioni in materia.

Art. 1
Definizioni
Nella presente Legge, a meno che dal contesto non si evinca diversamente
- per "Agenzia" si intende l'Agenzia Informativa Nazionale, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge sui Servizi Informativi del 1994 (Intelligence Services Act -1994);
- per "Governo" si intende il Governo della Repubblica del Sud Africa di cui all'art. 88 della Costituzione;
- per "Costituzione" si intende la Costituzione della Repubblica del Sud Africa del 1993 (Legge n. 200 del 1993);
- per "Coordinatore per l'Intelligence" si intende la persona designata ai sensi dell'art. 5;
- per "contro-informazione" si intendono le misure e le attività condotte, istituite o intraprese al fine di impedire e di neutralizzare l'efficacia di operazioni d'intelligence straniere o nemiche, di proteggere informazioni classificate e di contrastare azioni di eversione, sabotaggio e terrorismo ai danni di personale, di installazioni strategiche o di risorse della Repubblica;
- per "raccolta segreta" si intende l'acquisizione di informazioni che non possono essere ottenute con metodi "espliciti" e per la quale è necessaria segretezza completa e continuata;
- per "intelligence anti-crimine" si intendono le informazioni utilizzate nella prevenzione dei crimini ovvero per condurre indagini anti-crimine e per predisporre le prove per gli organi di polizia giudiziaria per i procedimenti a carico di trasgressori;
- per "intelligence dipartimentale" si intendono le informazioni relative ad ogni minaccia effettiva o potenziale alla sicurezza nazionale ed alla stabilità della Repubblica che rientrino nell'ambito delle competenze di un organo dello Stato e che comprendano le informazioni necessarie a tale organo per neutralizzare suddette minacce;
- per "intelligence interna" si intendono le informazioni relative ad ogni attività, fattore o sviluppo interno che sia in grado di recare danno alla stabilità nazionale della Repubblica, ivi comprese minacce effettive o potenziali all'ordine costituzionale della Repubblica, alla sicurezza ed al benessere della sua popolazione;
- per "intelligence militare interna" si intendono le informazioni necessarie alla pianificazione ed alla attuazione di operazioni militari nell'ambito della Repubblica volte a garantire la sicurezza e la stabilità alla popolazione;
- per "valutazione" si intende il processo atto a determinare e ad accertare se un'informazione sia o meno possibilmente corretta, probabilmente corretta o effettivamente corretta;
- per "intelligence straniera" si intendono le informazioni relative ad ogni minaccia effettiva o potenziale che provenga dall'esterno a danno degli interessi nazionali della Repubblica e della sua popolazione, nonché le informazioni riguardanti circostanze attinenti alla protezione ed alla promozione dei suddetti interessi nazionali, indipendentemente da una loro possibile utilizzazione nella formulazione della politica estera della Repubblica;
- per "intelligence militare straniera" si intendono le informazioni relative al potenziale bellico ed al personale militare di Paesi stranieri (ivi comprese le capacità, le intenzioni, le strategie e le tattiche) che possono essere utilizzate dalla Repubblica nella gestione delle sue forze armate in tempo di pace e nella conduzione di operazioni militari in tempo di guerra;
- per "valutazione informativa nazionale" si intende il risultato finale di un processo di vaglio ed analisi delle possibilità, delle probabilità e dei fatti - reso noto dagli organismi informativi per la sicurezza nazionale relativamente ad una qualunque situazione - e di elaborazione di conclusioni tratte da suddette possibilità, probabilità e fatti;
- per "Organismi Informativi Nazionali" si intendono:
a) il Comitato di Coordinamento per l'Intelligence Nazionale (National Intelligence Co-ordinating Committee - Nicoc);
b) la Divisione Informativa della Forza di Difesa Nazionale, istituita ai sensi della Legge sulla Difesa (Defence Act) del 1957 (Legge n. 44 del 1957);
c) il Servizio Investigativo Nazionale del Servizio di Polizia del Sud Africa;
d) l'Agenzia; e
e) il Servizio;
- per "intelligence per la sicurezza nazionale" si intendono le informazioni concernenti o rilevanti ai fini della valutazione di ogni minaccia effettiva o potenziale alla sicurezza della Repubblica in tutti i settori;
- per "intelligence strategica nazionale" si intende l'insieme delle informazioni complete e vagliate, concernenti tutti gli aspetti presenti e futuri della sicurezza nazionale che rivestono rilevanza specifica ai fini del processo decisionale strategico e della formulazione ed attuazione di politiche e strategie a livello nazionale;
- per "Nicoc" si intende il Comitato di Coordinamento per l'Intelligence Nazionale, istituito ai sensi dell'art. 4;
- per "regolamento" si intende un regolamento emesso ai sensi della presente Legge;
- per "Servizio" si intende il Servizio Segreto del Sud Africa istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge sui Servizi Informativi del 1994;
- per "Servizio di Polizia del Sud Africa" si intende il Servizio di cui all'art. 214 della Costituzione;
- la dizione "presente Legge" comprende anche i regolamenti.

Art. 2
Compiti relativi all'intelligence
1) I compiti dell'Agenzia saranno, ai sensi dell'art. 3, i seguenti:
a) raccogliere, correlare, valutare e analizzare intelligence interna, al fine di:
i) identificare ogni minaccia effettiva o potenziale alla sicurezza della Repubblica o della sua popolazione;
ii) fornire intelligence relativa a tali minacce al Nicoc;
b) espletare i compiti di contro-informazione nazionale e, a questo scopo, condurre e coordinare attività di contro-informazione e raccogliere, correlare, valutare, analizzare ed interpretare informazioni relative alla contro-informazione al fine di:
i) identificare qualunque minaccia effettiva o potenziale alla sicurezza della Repubblica o della sua popolazione;
ii) informare il Presidente di suddette minacce;
iii) fornire (ove necessario) informazioni relative a tali minacce al Servizio di Polizia del Sud Africa al fine di investigare violazioni effettive o presunte; e
c) raccogliere intelligence dipartimentale su richiesta di un qualunque organo dello Stato, tempestivamente valutarla e trasmetterla congiuntamente ad ogni altra informazione in possesso dell'Agenzia, e che si configuri come intelligence dipartimentale, all'organo dello Stato interessato.
2) Ai sensi dell'art. 3, i compiti del Servizio saranno i seguenti:
a) raccogliere, correlare, valutare ed analizzare intelligence straniera, eccezion fatta per l'intelligence militare straniera, al fine di:
i) identificare ogni minaccia effettiva o potenziale alla sicurezza della Repubblica o della sua popolazione;
ii) fornire intelligence relativa all'intelligence strategica nazionale al Nicoc;
b) istituire misure di controinformazione nell'ambito del Servizio; e
c) raccogliere intelligence dipartimentale su richiesta di un qualunque organo dello Stato, tempestivamente valutare e trasmettere tale intelligence ed ogni altra informazione che sia a disposizione del Servizio e che si configuri come intelligence dipartimentale, all'organo dello Stato interessato.
3) Ai sensi dell'art. 3, i compiti del Servizio di Polizia del Sud Africa saranno i seguenti:
a) raccogliere, correlare, valutare ed utilizzare intelligence anti-crimine in supporto al Servizio di Polizia del Sud Africa così come previsto dall'art. 215 della Costituzione; e
b) introdurre misure di contro-informazione nell'ambito del Servizio di Polizia del Sud Africa,
al fine di fornire al Nicoc intelligence anti-crimine che riguardi l' intelligence strategica nazionale.
4) Ai sensi dell'art. 3, la Forza di Difesa Nazionale, dovrà:
a) raccogliere, correlare, valutare ed utilizzare intelligence militare straniera e fornire al Nicoc intelligence militare straniera che riguardi l'intelligence strategica nazionale, tuttavia la Forza di Difesa Nazionale non dovrà raccogliere intelligence di natura non militare con metodi segreti;
b) raccogliere, correlare, valutare ed utilizzare intelligence militare interna con metodi "espliciti", eccezion fatta per il caso in cui sia impiegata per i fini previsti dall'art. 227 1) e) della Costituzione ed alle condizioni previste dall'art. 3 2) della presente Legge, e fornire tale intelligence al Nicoc; e
c) introdurre misure di contro-informazione nell'ambito della Forza di Difesa Nazionale.

Art. 3
Compiti di altri organi dello Stato con riferimento all'intelligence per la sicurezza nazionale
1) Qualora una legge preveda espressamente o implicitamente che un organo dello Stato, diverso dall'Agenzia o dal Servizio sopramenzionati, svolga compiti relativi alla sicurezza della Repubblica od al contrasto di qualunque minaccia alla sicurezza della Repubblica, dovrà ritenersi che, ai sensi di tale legge, l'organo dello Stato in questione avrà facoltà di raccogliere intelligence dipartimentale e di valutare, correlare e interpretare tale intelligence al fine di espletare i suddetti compiti,
- a condizione che tale organo dello Stato,
a) eccezion fatta per la Forza di Difesa Nazionale quando utilizzata per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 227 1) a), b) o e) della Costituzione o dei compiti di contro-informazione di competenza della sua Divisione Informativa; ed
b) eccezion fatta per un servizio di polizia istituito ai sensi di una Legge parlamentare, quando un appartenente a tale servizio sia impegnato in indagini relative a violazioni nel settore della sicurezza della Repubblica o stia espletando ogni altro compito connesso con la sicurezza della Repubblica,
non raccolga intelligence dipartimentale nell'ambito della Repubblica con metodi segreti;
- a condizione altresì che tale organo dello Stato,
i) che non sia la Forza di Difesa Nazionale attraverso la sua Divisione Informativa;
ii) che non sia un servizio di polizia istituito ai sensi di una Legge parlamentare, quando un appartenente a tale Servizio sia, con la conoscenza e l'approvazione da parte del Nicoc, impegnato in indagini relative a violazioni nel settore della sicurezza della Repubblica o stia espletando ogni altro compito connesso con la sicurezza della Repubblica,
iii) che non sia l'Agenzia, quando un appartenente all'Agenzia stia svolgendo funzioni di contro-informazione secondo quanto previsto dall' art. 2 1) b), con la conoscenza e l'approvazione da parte del Servizio,
non raccolga intelligence dipartimentale al di fuori della Repubblica con metodi segreti.
2) Fermo restando il comma 1), la Forza di Difesa Nazionale attraverso la sua Divisione Informativa può, ogni qualvolta il Presidente su consiglio del Ministro della Difesa sia dell'avviso che le condizioni siano tali che detta Forza debba prepararsi per un eventuale utilizzo per i compiti di cui all'art. 227 1) e) della Costituzione, previa autorizzazione da parte del Coordinatore per l'Intelligence in accordo con il Nicoc ed il Governo, raccogliere intelligence militare interna in forma segreta nell'ambito di un'area geografica e nei tempi specificati in tale autorizzazione.
3) Sarà compito di ogni organo dello Stato che entri in possesso di intelligence relativa alla sicurezza nazionale o di ogni informazione che possa rivestire importanza nella elaborazione della valutazione informativa nazionale di cui alla sezione 4 2) c), trasmettere suddette intelligence ed informazioni immediatamente al Servizio competente nell'ambito degli Organismi informativi nazionali, con l'indicazione dell'attendibilità della fonte da cui provengono tali informazioni.
4) il comma 3) non deve essere interpretato in un senso secondo il quale la permanenza in essere, il funzionamento o l'istituzione di un servizio informativo possano risultare compromessi da un organo dello Stato che svolga i suoi compiti informativi dipartimentali previsti dalla presente Legge.

Art. 4
Istituzione del Comitato di Coordinamento per l'Intelligence Nazionale
1) è istituito un Comitato di Coordinamento per l'Intelligence Nazionale, composto da:
a) il Coordinatore per l'Intelligence nominato ai sensi dell'art. 5;
b) il Direttore-Generale dell'Agenzia;
c) il capo della Divisione Informativa della Forza di Difesa Nazionale;
d) il capo del Servizio Investigativo Nazionale del Servizio di Polizia del Sud Africa;
e) il Direttore Generale del Servizio,
ovvero loro rappresentanti, nonché membri degli organi dello Stato convocati dal Nicoc su base permanente o occasionale.
2) Sarà compito del Nicoc:
a) coordinare l'intelligence fornita dagli appartenenti agli Organismi Informativi nazionali al Nicoc ed interpretare l'intelligence strategica nazionale ad uso dello Stato e del Governo, allo scopo di:
i) individuare e definire ogni minaccia effettiva o potenziale alla sicurezza nazionale della Repubblica;
ii) proteggere e promuovere gli interessi nazionali della Repubblica;
iii) fornire consulenza al Governo;
b) per l'espletamento dei compiti previsti dal sottocomma a) dovrà:
i) coordinare e indicare le priorità per l'attività di intelligence degli Organismi Informativi Nazionali;
ii) offrire consulenza al Governo sulla politica informativa e sui compiti nell'ambito degli Organismi Informativi Nazionali;
c) elaborare ed interpretare una valutazione informativa nazionale per i fini indicati nel sottocomma a) da sottoporre all'esame del Governo;
d) produrre e distribuire intelligence corrente che possa essere rilevante per qualunque strategia politica statale relativamente a quanto indicato nel sottocomma a);
e) formulare, per l'approvazione del Governo, una politica relativa all'intelligence strategica nazionale e, previa consultazione con gli organi dello Stato incaricati della protezione della sicurezza della Repubblica, coordinare il flusso di intelligence relativa alla sicurezza nazionale tra detti organi;
f) presentare raccomandazioni al Governo relativamente alle priorità informative.
3) L'Agenzia fornirà supporto logistico, tecnico ed amministrativo al Nicoc.

Art. 5
Il Coordinatore per l'Intelligence
1) Il Presidente designerà un Coordinatore per l'Intelligence, che rivestirà anche la carica di presidente del Nicoc.
2) Il Coordinatore per l'Intelligence:
a) sarà responsabile dei compiti conferiti al Nicoc ai sensi dell'art. 4;
b) curerà i rapporti con il Governo, informerà e fornirà consulenza allo stesso relativamente alle attività del Nicoc su questioni concernenti l'intelligence strategica nazionale;
c) istituirà, previa consultazione con il Presidente, organismi o commissioni, ove si rendano necessari per la gestione e l'utilizzazione tempestiva ed efficiente dell'intelligence locale, regionale o nazionale;
d) risponderà del proprio operato al Presidente;
e) fornirà intelligence strategica nazionale al Presidente; e
f) dietro richiesta di un organo dello Stato, impartirà istruzioni all'Agenzia affinché coordini l'attività di raccolta di intelligence dipartimentale e provveda tempestivamente alla valutazione ed alla trasmissione di suddetta intelligence e di ogni altra informazione in possesso degli Organismi Informativi Nazionali e che si configuri come intelligence dipartimentale, all'organo dello Stato interessato.

Art. 6
Regolamenti
Il Presidente potrà emettere regolamenti concernenti una qualunque materia che sia necessario od opportuno regolamentare al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente Legge.

Art. 7
Abolizione
La Legge sull'Intelligence per la Sicurezza e sul Consiglio per la Sicurezza dello Stato del 1972 (The Security Intelligence and State Security Council Act - Act No. 64 of 1972) è abolita.

Art. 8
Denominazione e data di entrata in vigore
La presente Legge è denominata Legge sull'Intelligence Strategica del 1994 (National Strategic Intelligence Act, 1994) ed entrerà in vigore nella data fissata dal Presidente con pubblicazione sulla Gazzetta.


(*) Traduzione a cura della Redazione.

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